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LA NUOVA “SCHEDA DI TRASPORTO”

Riferimenti: DD.LLgs. n. 286/2005 e n. 214/2008
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 30.6.2009, n. 554
Circolari Ministero Infrastrutture e Trasporti 17.7.2009, n. 71914 e 6.8.2009, n. 78384

Nell’ambito delle disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, contenute nel D.Lgs. n. 286/2005, è stato introdotto, ad opera del D.Lgs. n. 214/2008, l’art. 7-bis istitutivo della “scheda di trasporto”, ossia del nuovo documento che deve essere compilato a cura del committente e conservato dal vettore a bordo del veicolo.
Con tale nuovo documento, che consente la tracciabilità della merce e l’accertamento delle responsabilità nei confronti del committente, del vettore, del caricatore nonché del proprietario della merce stessa, il Legislatore si propone di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi inambito nazionale.
In particolare, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Circolare 17.7.2009, n. 71914 “la verifica della scheda di trasporto non deve configurarsi esaustiva dell’accertamento della responsabilità dei soggetti del trasporto, bensì la prima fase di una più specifica attività di controllo degli agenti preposti, mirata ad individuare solo le generalità dei soggetti medesimi, alla quale deve seguire il normale accertamento delle responsabilità”.
Il contenuto della scheda di trasporto, i casi di esenzione dall’obbligo di compilazione e i documenti considerati ad essa equipollenti sono stati definiti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30.6.2009, n. 554, pubblicato sulla G.U. 4.7.2009, n. 153.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito al nuovo adempimento nella citata Circolare n. 71914 nonché nella Circolare 6.8.2009, n. 78384, riservandosi “subito dopo la pausa estiva” di definire “le questioni sospese e quelle che dovessero essere nel frattempo rappresentate dalle imprese del settore”.

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO
La compilazione della scheda di trasporto non è obbligatoria per:
- veicoli che effettuano trasporti per conto proprio
- i trasporti di collettame per conto terzi. L’esenzione opera a condizione che tali trasporti siano effettuati mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate più partite di merci, anche della stessa tipologia merceologica, ciascuna di peso inferiore a 5 t, commissionate da diversi soggetti. È altresì necessario che sul veicolo sia presente un’idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale sia desumibile la tipologia di ciascuna partita di merce.
Nella Circolare n. 78384 il Ministero si riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito a tale esenzione.
- Veicoli di cui all’art. 30, Legge n. 298/74, ossia:
- autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento
- autoveicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne
- autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi
- autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera
- autofurgoni destinati al trasporto di salme
- autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli
- autovetture e motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino
occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario
- autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 q, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché muniti del contrassegno speciale stabilito con decreto dal Ministro per i trasporti e l’aviazione civile

TRASPORTI INTERNAZIONALI
Come specificato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 214/2008, il nuovo obbligo va osservato anche con riguardo ai trasporti internazionali, ossia i trasporti effettuati dagli autotrasportatori stranieri che operano a livello nazionale nell’ambito di una relazione di traffico che si sviluppa:
a livello internazionale. È il caso, ad esempio, di un trasporto tra l’Italia e uno Stato estero e viceversa, ovvero di un trasporto tra due Stati esteri che comporta il passaggio del veicolo sul territorio italiano senza richiedere alcuna attività di carico o scarico della merce;
esclusivamente nel territorio italiano durante lo svolgimento dell’attività di cabotaggio stradale, ossia di un trasporto avente inizio e fine in Italia.
In tali ipotesi non è comunque richiesta la compilazione della scheda di trasporto; sul veicolo devono essere presenti i documenti ad essa equipollenti.
Secondo quanto precisato dal Ministero nella citata Circolare n. 78384, il medesimo esonero dall’emissione della scheda di trasporto è previsto nei confronti di vettori italiani che effettuano trasporti internazionali di cose in conto terzi, considerato che tale obbligo “grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale”.

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO
La scheda di trasporto deve essere compilata:
a cura del committente il trasporto ovvero di un suo delegato (diverso dal vettore), e da questi sottoscritta. Il committente può essere il cedente la merce, l’acquirente ovvero un soggetto terzo;
prima dell’inizio del trasporto;
per ogni veicolo utilizzato per il trasporto. Se il veicolo è costituito da più unità destinate al carico della merce (c.d. veicolo complesso) è possibile, alternativamente, compilare:
- una sola scheda di trasporto riferita a tutta la merce presente sul veicolo;
- una scheda per ogni unità di cui è composto il veicolo, se richiesto dal committente o dalle particolari modalità di trasporto.
Nell’ipotesi in cui siano previsti diversi luoghi di scarico della merce, il committente può compilare:
un’unica scheda di trasporto riportante tutti i luoghi di scarico;
ovvero
una scheda di trasporto per ogni luogo di scarico.
L’originale della scheda di trasporto va conservato, dal vettore e dal conducente, a bordo del veicolo utilizzato, per tutta la durata del viaggio.
Se l’originale è redatto e spedito al vettore esclusivamente mediante l’utilizzo di modalità elettroniche, è richiesto il rispetto delle disposizioni in materia di documenti digitali di cui ai D.Lgs. n. 82/2005 e al DPR n. 445/2000 e pertanto è necessario che il documento sia formato e trasmesso con sistemi che ne garantiscano l’integrità (sottoscrizione con firma digitale, invio a mezzo PEC, ecc.).
N.B. Come precisato dal Ministero nella citata Circolare n. 78384, poiché dal punto di vista giuridico la scheda assume la valenza di una scrittura privata, si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 2719, C.c.
Di conseguenza, in sede di controllo stradale è ammessa l’esibizione della scheda di trasporto anche in copia, non autenticata, “realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica [ad esempio, via email]”.
Al fine di evitare la manomissione o la sostituzione della scheda, l’organo che esegue il controllo stradale, annota sulla stessa la data e l’ora della verifica, le generalità del soggetto che l’ha effettuata e la relativa sottoscrizione.

TRASPORTO AFFIDATO A SUB-VETTORI
Se il trasporto viene affidato dal vettore ad altri soggetti (sub-vettori) con cui lo stesso ha stipulato un altro contratto di trasporto, è richiesta la compilazione, da parte del vettore, di una nuova scheda di trasporto, ulteriore rispetto a quella compilata dal committente.
Infatti il vettore, come affermato nella citata Circolare n. 78384, assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente.

CONTENUTO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO
INFORMAZIONI TASSATIVE

La scheda di trasporto, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 71914, deve riportare tassativamente le seguenti informazioni:
→dati del vettore (autotrasportatore), compreso il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori;
dati del committente;
dati del caricatore, ossia del soggetto che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito al trasporto;
dati del proprietario della merce, ossia del soggetto che al momento della consegna al vettore ha la proprietà delle cose oggetto del trasporto.
N.B. Le indicazioni relative al proprietario devono essere riportate solo se, in relazione alla tipologia e alle modalità di trasporto, il committente è in grado di individuare tale soggetto prima dell’inizio del viaggio.
Diversamente, il committente deve annotare nello spazio destinato alle “Eventuali dichiarazioni”, le ragioni che non hanno consentito l’indicazione del proprietario all’inizio del trasporto;
dati della merce trasportata, ossia:
- “tipologia”, specificando le caratteristiche merceologiche della stessa (ad esempio, se trattasi di sabbia, mattoni, legname, ecc.) nonché, in caso di merce confezionata, le caratteristiche ed il contenuto degli imballaggi (ad esempio, fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.);
- “quantità” se la merce è confezionata, in colli, o in altri imballaggi che riportano un’indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero il “peso” complessivo, espresso in kg;
- luogo di carico / scarico della merce.
Nella scheda di trasporto è altresì previsto un apposito spazio riservato ad accogliere le “Osservazioni varie”, nel quale il vettore o il conducente riportano, tra l’altro, le variazioni intervenute successivamente all’inizio del trasporto riferite:
- alla merce trasportata;
- al luogo di scarico;
- ad altri dati riportati sul documento.
I dati originariamente indicati sulla scheda da parte del committente o dal suo delegato non possono, in nessun caso, essere cancellati o manomessi.
Nella scheda di trasporto le generalità dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, diversi dal committente, nonché le altre informazioni ad essi relativi (ad esempio, luogo di carico / scarico della merce) possono essere riportate mediante l’utilizzo di codici convenzionali qualora ciò sia richiesto ai fini di tutelare la riservatezza.
In tal caso, a bordo del veicolo va conservato un documento integrativo, sottoscritto dal soggetto tenuto a compilare la scheda, contenente la decodifica dei predetti codici.
N.B. Ancorché, come accennato, la scheda di trasporto ha un contenuto tassativo, la stessa può essere comunque redatta anche su un modello diverso rispetto a quello allegato al citato Decreto 30.6.2009 che non ha quindi carattere vincolante con riguardo all’aspetto, alla forma e alle caratteristiche (aspetto esteriore / dimensioni) dello stampato che lo contiene.

Trasporto di cose a carico completo dirette a diversi destinatari
Nell’ipotesi di trasporto di cose a carico completo, caricate in uno stesso luogo sul medesimo veicolo e spedite da un unico mittente, dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, sulla scheda di trasporto, fermo restando il restante contenuto, l’indicazione:
delle cose trasportate;
dei diversi luoghi di carico / scarico;
può essere effettuata anche facendo riferimento, “per relationem”, ad altri documenti (ad esempio, bolla di consegna, ecc.) che accompagnano la merce dal luogo di raccolta a quello di destinazione. Tali documenti integrano a tutti gli effetti la scheda di trasporto ovvero gli altri documenti equipollenti.
Trasporto effettuato da un consorzio di imprese o da una società cooperativa di autotrasportatori
Se il soggetto incaricato del trasporto è un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell’apposita sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori, che si avvale di un’impresa consorziata per l’esecuzione materiale del trasporto, nel campo “Osservazioni varie” della scheda deve indicare la denominazione dell’impresa consorziata e il relativo numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
La medesima indicazione è richiesta nel caso di un trasporto affidato ad una società cooperativa che si avvale di un proprio socio per l’esecuzione materiale della prestazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI (FACOLTATIVE)
La scheda di trasporto può (facoltà) riportare le istruzioni fornite al vettore da parte del committente, del caricatore ovvero del proprietario delle merci. In tal caso va compilato l’apposito spazio riservato alle “Eventuali istruzioni”.
Se il contenuto di tali istruzioni è conforme a quanto previsto dall’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 286/2005, qualora venga accertata una violazione relativa al superamento dei limiti di velocità o alla mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo ovvero di una delle violazioni inerenti la sicurezza della circolazione (connesse, ad esempio, alla sagoma limite, alla massa limite, alla sistemazione del carico sul veicolo, ecc.), al committente ovvero, in mancanza, al vettore non sarà richiesto, da parte dell’organo accertatore, di produrre un’idonea documentazione attestante la compatibilità delle istruzioni fornite al vettore in relazione all’esecuzione del trasporto con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione.

DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA DELLA SCHEDA DI TRASPORTO
Come previsto dall’art. 2, del citato Decreto 30.6.2009, la scheda di trasporto può essere sostituita da:
una copia del contratto di trasporto di merci su strada;
ovvero
da altra idonea documentazione.

COPIA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
Secondo quanto specificato nella citata Circolare n. 71914, il contratto, per essere sostitutivo della scheda di trasporto, deve:
essere redatto in forma scritta;
riportare tutti i seguenti elementi essenziali:
- nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori;
- tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
- tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.
Se il contratto è privo di uno dei predetti elementi, lo stesso è considerato non stipulato in forma scritta e pertanto, per poter effettuare le operazioni di trasporto, si rende necessario redigere la scheda di trasporto.
La citata Circolare n. 71914 richiede altresì che il contratto abbia “data certa”. Ciò si realizza mediante:
stipula nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
registrazione presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
apposizione sul documento, da parte di un Ufficio postale, di un timbro riportante la data e relativa affrancatura con francobolli applicati sul primo foglio e annullamento mediante il predetto timbro;
inoltro mediante la posta elettronica certificata (c.d. PEC);
apposizione di marcatura temporale tramite la firma digitale.
Tuttavia, nella Circolare n. 78384, il Ministero ammette anche il contratto privo di data certa.
Infatti, se sono presenti tutti i predetti elementi essenziali, ma la data di sottoscrizione riportata non è qualificabile come “data certa” secondo le sopraevidenziate modalità, in sede di eventuale controllo la stessa sarà certificata dall’organo accertatore mediante un’apposita annotazione.

ALTRA DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE
La scheda di trasporto può essere altresì sostituita da altra documentazione equipollente, ossia:
dalla lettera di vettura internazionale prevista dalla Convention des Marchandises par route (c.d. CMR);
dai documenti doganali;
dal documento di cabotaggio ex DM 3.4.2009;
dai documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa ex D.Lgs. n. 504/95;
dal ddt (documento di trasporto ex DPR n. 472/96);
da ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto delle merci in applicazione delle disposizioni comunitarie, degli accordi / convenzioni internazionali ovvero di altra normativa nazionale. Come specificato nella citata Circolare n. 71914, trattasi dei documenti “la cui presenza a bordo del veicolo [è] comunque obbligatoria in virtù di norme nazionali o internazionali”.
N.B. I citati documenti, per poter essere considerati sostitutivi, devono comunque contenere tutti gli elementi richiesti per la scheda di trasporto.
In mancanza, è necessario provvedere all’integrazione dei dati prima dell’inizio del trasporto. Se tale integrazione non risulta possibile, in quanto il contenuto del documento non può essere modificato per espressa previsione normativa, è richiesta la compilazione della scheda di trasporto nella quale è comunque sufficiente riportare soltanto i dati mancanti.
Come accennato, nel caso di trasporti internazionali, ancorché non sia richiesta la compilazione della scheda di trasporto, sul veicolo devono comunque essere presenti i documenti equipollenti (lettera di vettura, documenti doganali, documento di cabotaggio, ogni altro documento previsto per il trasporto internazionale di merci dalla normativa comunitaria nonché dagli accordi/convenzioni internazionali).

Sostituzione della scheda di trasporto con il ddt
In merito alla possibilità di sostituire la scheda di trasporto con il ddt, oltre alla necessità di integrarne il contenuto, va evidenziato anche l’obbligo (non previsto dalla normativa IVA) di accompagnare la merce durante il trasporto.
Inoltre è altresì necessario considerare che l’integrazione del ddt dovrà essere effettuata a cura del cedente, emittente di tale documento, che non necessariamente corrisponde con il soggetto, committente del trasporto, che sarebbe tenuto all’emissione della scheda di trasporto.
Sul punto è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca la propria “posizione”.

CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI
In merito alla conservazione dei documenti in esame è necessario, come precisato nella citata Circolare n. 78384, distinguere a seconda che si tratti della scheda di trasporto ovvero di altro documento equipollente. Infatti:

SCHEDA DI TRASPORTO
non va conservata dopo il trasporto, in quanto “esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto”

DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
devono essere conservati in ottemperanza alle specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l’obbligo di compilazione

REGIME SANZIONATORIO
Nei confronti del committente e del vettore che non adempiono agli obblighi inerenti alla scheda di trasporto sono previste specifiche sanzioni, comminate dal Prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa ovvero accertata.
Le medesime sanzioni sono applicabili anche in relazione ai trasporti internazionali effettuati da vettori stranieri che non compilano, compilano non correttamente o non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti, sempreché specifiche sanzioni non siano già previste da altre norme.

SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il committente ovvero chiunque:
non compila la scheda di trasporto;
altera la scheda di trasporto;
compila la scheda di trasporto in modo incompleto o non veritiero;
è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.800.
Tale sanzione è applicata al committente anche nell’ipotesi in cui la scheda di trasporto sia stata compilata da un suo delegato.

SANZIONI A CARICO DEL VETTORE / CONDUCENTE
La sanzione da € 600 a € 1.800, come precisato nella citata Circolare n. 71914, è applicabile anche nei confronti:
del vettore / conducente che durante il trasporto, al verificarsi di situazioni che comportano la variazione dei dati riportati sulla scheda, non annotano ovvero annotano in modo incompleto o non veritiero tali variazioni;
del vettore o di altri soggetti della filiera che alterano i dati originariamente riportati sulla scheda dal committente.
Qualora durante il trasporto non sia presente, a bordo del veicolo, la scheda di trasporto o, in alternativa, la copia del contratto in forma scritta o la documentazione equipollente è altresì prevista una sanzione amministrativa da € 40 a € 120, a carico del conducente del veicolo;
secondo quanto precisato nella Circolare n. 71914 il proprietario o il vettore sono comunque responsabili in solido per il pagamento di quanto dovuto.
Al momento dell’accertamento della violazione è disposto il fermo amministrativo del veicolo.
Entro 15 giorni la scheda di trasporto / contratto / altra documentazione deve essere esibita presso qualsiasi Ufficio di polizia al fine di poter ottenere la restituzione del veicolo che viene riconsegnato al conducente, al proprietario (ovvero a persona delegata) o al detentore dello stesso.
In caso di mancata esibizione della documentazione entro il predetto termine l’Ufficio applica:
a carico del committente, un’ulteriore sanzione, da € 600 a € 1.800, notificando il relativo verbale entro 90 giorni;
a carico del vettore / conducente cui è stata richiesta l’esibizione della documentazione, la sanzione ex art. 180, comma 8, D.Lgs. n. 285/92 (Codice della strada) da € 389 a € 1.559.
Dopo l’applicazione di tali ulteriori sanzioni il veicolo viene comunque restituito all’avente diritto.

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